malattie professionali
PILLOLE SANITARIE
Nel nostro breve elaborato spiegheremo la differenza tra malattia professionale ed infortunio sul lavoro ed in seguito ci concentreremo sulle modalità per segnalare correttamente l’una e l’altra situazione.
MALATTIE PROFESSIONALI
Stato patologico del soggetto, determinato da causa lenta (e spesso subdola) e contratto nell’esercizio e a causa (nesso di causalità diretto) di un’attività lavorativa morbigena, che può esserne causa esclusiva o concorrente. Sono professionali le malattie causate dal LAVORO per l’azione di agenti nocivi di natura FISICA, CHIMICA e BIOLOGICA.
INFORTUNI SUL LAVORO
Si considera infortunio, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni (art. 2 comma 1, DPR 1124/1965
ALCUNE DIFFERENZE
Malattia professionale
- Nesso di causalità
- Denuncia entro 15 giorni
- "Causa" lunga nel tempo
-
Tabellate e non tabellate
Infortunio sul lavoro
- Nesso di occasionalità
- Inabilità temporanea
- Inabilità permanente
- Morte
- Denuncia immediata
- Causa violenta
MALATTIE PROFESSIONALI
Dispose che a fronte di una patologia di origine occupazionale, l’INAIL ha il dovere di indennizzare, secondo regole precise, i danni provocati alla Salute del lavoratore, prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.
Lo stesso testo definì le TABELLE con all’interno un elenco di patologie riconducibili a “Malattia Professionale”.
Tra gli svantaggi annoveriamo la rigidità nell’avere uno schema con un elenco di malattie che cambia molto lentamente
Tra i vantaggi invece, citiamo la presunzione d’origine, ovvero se il lavoratore ha contratto la malattia in una delle lavorazioni tassativamente indicate nelle tabelle, quella malattia è, fino a prova contraria, PROFESSIONALE e, quindi indennizzabile. NESSO DI CAUSALITA’ È PRESUNTO. Al riguardo la Cassazione in varie sentenze ha quindi specificato che: “In tema di assicurazioni contro le malattie professionali, l’accertamento che sia la lavorazione che la malattia siano comprese tra quelle tabellate, comporta l’applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia già sofferta dall’assicurato“.
Tradotto: onere a carico dell’INAIL di provare una diversa eziologia della malattia stessa. Inoltre, la “retroattività” fa riferimento non alla TABELLA vigente al momento della decisione, ma a quella vigente all’epoca dell’esposizione al rischio (sentenza Cassazione 5716/1999). Attraverso il Rapporto di Causalità, la presunzione di rapporto di causalità tra la lavorazione e la corrispondente malattia professionale tabellata non è esclusa dal fatto che all’epoca dell’esposizione al rischio la malattia NON fosse ancora tabellata.
Se la malattia viene denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità, sussiste la presunzione legale dell’origine professionale. Il lavoratore deve provare lo svolgimento di mansioni rientranti nell’ambito delle lavorazioni tabellate e l’esistenza della tecnopatia
Se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini previsti, fruisce della presunzione legale dell’origine professionale; in mancanza di dimostrazione il lavoratore deve provare l’origine professionale della malattia. Oltre a quanto indicato nel caso precedente, occorre provare:
l’esposizione a rischio rispetto alle mansioni svolte alle condizioni di lavoro e alla durata del lavoro
l’esistenza della malattia, l’evoluzione a quando è insorta (mediante certificato).
Il lavoratore deve provare l’origine professionale della malattia. Inoltre il lavoratore deve provare l’esposizione al rischio e l’accertamento dell’origine professionale della malattia da un punto di vista medico-legale.
Per approfondimenti o maggiori informazioni Contattami
INFORTUNI SUL LAVORO




COSA FARE

In caso di malattia professionale il lavoratore deve fare denuncia al datore di lavoro entro 15 giorni dall’esordio della sintomatologia, altrimenti decade il diritto all’indennizzo relativo al periodo antecedente alla denuncia. A sua volta il datore di lavoro denuncia all’INAIL entro 5 giorni da quando informato dal lavoratore. Egli deve indicare obbligatoriamente nella denuncia il Codice Fiscale del lavoratore. In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta o incompleta è prevista una sanzione amministrativa da Euro 258 a Euro 1549.
In caso di infortunio: il lavoratore è tenuto a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità; in caso di infortuni che richiedano più di tre giorni per determinare una completa guarigione, il datore di lavoro, entro 48 ore dalla comunicazione ricevuta dal lavoratore attraverso il certificato medico, deve a sua volta informare l’INAIL e la Questura o la locale Autorità di Pubblica Sicurezza. Se la denuncia è effettuata per via telematica, il datore di lavoro può evitare la trasmissione alle autorità di P.S.
