Negli ultimi anni la figura dell’infermiere si è evoluta, quella dell’operatore sociosanitario è nata, mentre il protagonista principale del nostro vivere professionale si è forse perso nelle nostre “novità”. (Frase pubblicata sul sito www.nurse24.it)

Con tale frase volevamo raffreddare gli animi e parimenti dare una cesura ad una icona che sempre più si delineava nella mente di quanti associavano il vivere infermieristico ad un demansionamento continuo e perpetuo o a quanti continuavano a vedere l’operatore sociosanitario come il nemico da combattere, il fiume da arginare, dimenticando, i primi e i secondi, che il vero protagonista del vivere professionale, appunto, era ed è l’utente, con i suoi bisogni, le sue preoccupazioni, le sue richieste di aiuto.

Non vogliamo certo scadere nel patetico, né tantomeno nella retorica (arte appartenente ad altre professioni, definite più nobili), fornendo tali affermazioni! Tuttavia, gli umori sopra descritti ancora continuano ad animare sterili discussioni su piattaforme social e virtuali altrettanto sterili.

Siamo davvero convinti che oggi la nostra “battaglia” sia contro il demansionamento? Siamo davvero certi che il riconoscimento di una professione passi attraverso l’esclusivo superamento di un concetto – tangibile certamente – eppure non generalizzato e non generalizzabile sull’intero palcoscenico sanitario nazionale? 

Questione irrisolta.

Irrisolta poiché recentemente alcune sentenze (vedasi sentenza 1306/2017, Tribunale di Brindisi, Giudice del Lavoro) affermano quanto segue:

può quindi, sinteticamente, affermarsi che il datore di lavoro può adibire a mansioni inferiori il lavoratore a due condizioni, concorrenti:

  • Che si tratti di impegno di breve durata e di carattere occasionale;
  • Che detto impegno consenta, comunque, l’espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza in maniera prevalente ed assorbente.

Si configura diversamente uno scenario di demansionamento allorquando si ritiene necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione per un tempo non occasionale e non residuale.

Irrisolta poiché, sì è vero che le sentenze fanno scuola, rappresentano difatti un modello da seguire, un punto zero da cui ripartire; eppure ogni “decisione giuridica” potrebbe significare la cristallizzazione di un momento; la risultante cioè di un ambito specifico, di una cronologia di eventi in un certo momento, in un determinato contesto professionale, non generalizzabile e, non da meno, estensibile su tutto il territorio sanitario nazionale.

Semplificando: sarebbe quindi sufficiente, a chi percepisce di essere demansionato, portare a conoscenza il proprio datore di lavoro di tutti gli aspetti riscontrabili nel presente articolo (arricchendolo senz’altro di fonti bibliografiche e sentenze), per vedersi, forse, riconoscere la propria professionalità, l’esclusività della responsabilità assistenziale, attraverso anche l’attribuzione di attività alle cosiddette figure di supporto.

Resta però inteso che la responsabilità assistenziale è dell’infermiere e come affermava lo zio di Peter Parker “da un grande potere derivano grandi responsabilità”, così grandi da obbligare l’infermiere a compiere scelte a volte “impopolari”, senza però intaccare la propria dignità professionale, la propria rispettabilità nonché onorabilità.

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One response

  1. Il demansionamento, non è il problema, ma la punta dell’iceberg! Un iceberg a causa del quale anche il Titanic è affondato!
    Se avessimo 6 pazienti per ogni infermiere, probabilmente il demansionamento sarebbe un problema di dimensioni inferiori!
    Mentre ora si chiede tutto!
    …ancora, purtroppo non è sufficiente, almeno nel Lazio, segnalare il demansionamento, perché il “datore di lavoro” se ne frega!
    Non solo c’è una casusa, perorata da un sindacato, non quello cui sono iscritta, dove i lavoratori che hanno denunciato, non sono stati chiamati a testimoniare, mentre i coordinatori testimoniavano, davanti ad un giudice che trattavasi di evento occasionale e sporadico!
    Ovviamente, neanche a dirlo, il giudice diede torto ai colleghi demansionati!

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